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Assistenza nelle mediazioni
Con D. Lgs 4 marzo 2010 n. 28 (pubblicato nella G.U. n.53 del 5 marzo 2010), adottato in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69, è entrata in vigore la normativa in materia di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Le novità del provvedimento legislativo in parola riguardano l’introduzione, come condizione di procedibilità, della mediazione (intesa come l’attività svolta da un terzo imparziale finalizzata ad assistere le parti nel tentativo di raggiungere un accordo volto a comporre la controversia al di fuori delle procedure giudiziarie, nonché a formulare una proposta di risoluzione della controversia stessa) e della conciliazione (intesa come l’esito di tale attività di mediazione) delle controversie vertenti su diritti disponibili delle parti, tra cui le richieste di risarcimento danni in ambito di responsabilità professionale medica.
La partecipazione del medico nell’ambito del procedimento di mediazione assume particolare rilievo nella misura in cui, soprattutto alla luce degli ultimi regolamenti attuativi ministeriali, il legislatore ha introdotto diverse misure sanzionatorie per i soggetti che non prendano parte al procedimento senza un giustificato motivo -
Diversamente, nel caso in cui la prospettiva sia quella di partecipare, la presenza di un legale che affianchi il professionista sanitario è sempre consigliabile, vista anche la valenza giuridica e processuale che il provvedimento del mediatore assume.
Da qui l’esigenza per il medico e per le professioni sanitarie in generale di essere coadiuvati da un professionista sin dall’apertura dell’istruttoria (e che li assista negli incontri di mediazione) soprattutto per garantire la tutela dei propri diritti, scongiurando, tra le altre ipotesi, l’eventualità che l’amministrazione di appartenenza addivenga ad un accordo transattivo senza il consenso del sanitario, circostanza questa potenzialmente lesiva della professionalità.
L’Associazione, sotto il presente profilo, ritiene di collocare l’attività relativa alle prime fondamentali comunicazioni tra quelle stragiudiziali -